Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96)
Testo aggiornato al D.L. n. 90/2008, pubblicato nella G.U. n. 120 del 23-5-2008
Nota: Ai sensi dell'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006), "...Tutti i riferimenti all'Autorità' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; Visto l'Art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali; Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti; Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri per le politiche
comunitarie, per la
funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della
giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, delle
attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle
politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI(*)
N.d.R.: Rubrica così
modificata dall'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24
del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica era: PARTE I -DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto
legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004,
n. 308, le materie
seguenti: a) nella parte seconda, le procedure
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del
suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque
dall'inquinamento e la
gestione delle risorse idriche;
c)
nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la
riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la
tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Art. 2 Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell' Art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.
Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell' art. 13 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
Art. 3-bis.
Principi
sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione europea.
I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.
Art. 3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
Art. 3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Art. 3-quinquies.
Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».(*)
(*)Artt. 3-bis - 3-sexies aggiunti dall'art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.
n. 24del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24
PARTE SECONDA(*)
(*) La parte II è stata interamente abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24. Di seguito il testo vigente
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)
Titolo I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4. Finalita'
Le norme del presente
decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva
97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio
2003.
Il presente decreto
individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto
ambientale modalita' di semplificazione e coordinamento delle
procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento,
come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
La valutazione
ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita' di
assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,
della salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva
integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attivita' normative e amministrative, di informazione ambientale,
di pianificazione e programmazione.
In tale ambito: a) la
valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione
ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute
umana, contribuire con un migliore
ambiente alla qualita' della
vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la
capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa
essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive
e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente
decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1)
l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il
clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4)
l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti; d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13; g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 22; l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente; m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita'; o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale; o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»; p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti; q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto; s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti; t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Art. 6.
Oggetto
della disciplina
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Sono comunque esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i
programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i
piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita'
pubblica.
La valutazione
d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Fatto salvo quanto
disposto al comma 7, viene effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione,
che
ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394.
La valutazione e'
inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II
che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo
di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per
più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei
progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati
nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al
successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti
significativi
sull'ambiente.
Per i progetti di cui
agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali
protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del
cinquanta per cento.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per
determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla
base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura
massima del trenta per cento o decremento delle soglie di
cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui
all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie
progettuali o in particolari
situazioni ambientali e
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V,
criteri o condizioni di esclusione
dalla verifica di
assoggettabilità.
10. L'autorità
competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi
ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione
del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della
difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Sono esclusi in tutto
in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non
sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità
delle
persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo
imminente o a seguito di calamità. In tale
caso
l'autorità competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorità che
dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui
alla
lettera a), le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informa la
Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di
competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione, delle motivazioni
dell'esclusione
accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
Art. 7. Competenze
Sono sottoposti a VAS
in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da
1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
Sono sottoposti a VAS
secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi
di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
Sono sottoposti a VIA
in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente
decreto .
Sono sottoposti a VIA
secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui
agli allegati III e IV al
presente decreto.
In sede statale,
l'autorità competente e' il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di via e il
parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il
Ministro per i beni e le
attività culturali, che
collabora alla relativa attività istruttoria.
In sede regionale,
l'autorità competente e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle
province autonome.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie
leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri
enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la
individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i
criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;
c) eventuali ulteriori modalità,
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per
l'individuazione dei piani e
programmi o progetti da sottoporre
alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della
consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle
regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza
con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in
materia.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici
mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione
in corso.
Art. 8.
Norme di
organizzazione
La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.
Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnicoscientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.
I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono indisponibile il posto liberato.
Art. 9.
Norme
procedurali generali
Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
Norme
per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo
n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalita'
di svolgimento
1. La valutazione
ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente
contestualmente al processo di
formazione del piano o programma
e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a
18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b)
l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di
consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli
esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f)
l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità
competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il
rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali,
nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere
sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma
alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità
proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della
consultazione pubblica,
nonché l'impostazione ed i
contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di
monitoraggio di cui all'articolo
18;
c) esprime, tenendo
conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti
competenti in materia
ambientale, un proprio parere motivato
sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale
nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e
con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. Lafase di
valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente
alla sua approvazione o all'avvio
della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a
garantire che gli
impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in
considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione .
4. La VAS viene
effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto
dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti
ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce
per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del
presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione
ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di
approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di
legge.
Art. 12.
Verifica
di assoggettabilita'
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
Art. 13.
Redazione
del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano
o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Art. 14. Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa visione del piano
o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.
Art. 15.
Valutazione
del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.
Art. 16. Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, e' trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18. Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
4. Leinformazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalita'
di svolgimento
1. Lavalutazione
d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli
articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita';
b) la definizione dei contenuti dello studio
di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione
del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la
valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla
decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti
inseriti in piani o programmi per i quali si e' conclusa
positivamente la procedura di VAS, il
giudizio di VIA negativo
ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto della
VAS e' adeguatamente
motivato.
Art. 20.
Verifica
di assoggettabilita'
Il proponente trasmette
all'autorita' competente il progetto preliminare, lo studio
preliminare ambientale e una
loro copia conforme in formato
elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:
a)
elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b)
inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che
comportino effetti negativi apprezzabili per
l'ambiente,
nonche' quelli di cui all'allegato IV secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle province
autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
Dell'avvenuta
trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di
competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i
progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei
comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza
ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i
comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di
competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso
la sede delle regioni e delle province ove il progetto e'
localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e
lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito
web
dell'autorita' competente.
Entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque
abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni.
L'autorita' competente
nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di
cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei
risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia
possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Entro la
scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi.
Se il progetto non ha
impatti ambientali significativi o non costituisce modifica
sostanziale, l'autorita'
compente dispone l'esclusione dalla
procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce
le
necessarie prescrizioni.
Se il progetto ha
possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale
si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
Il provvedimento di
assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblico a cura
dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ovvero nel Bollettino Ufficiale
della regione o della provincia
autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.
Art. 21.
Definizione
dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale e' fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. 2. L'autorita' competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede: a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita'; d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio
di impatto ambientale
La redazione dello
studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti
elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati
sono a carico del proponente il progetto.
Lo studio di impatto
ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni di cui
all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti
della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui
all'articolo 21, qualora attivata.
Lo studio di impatto
ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una
descrizione del progetto con informazioni relative alle sue
caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle
sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi
rilevanti;
c)
i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il
progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d)
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal proponente, ivi compresa la
cosiddetta opzione zero,
con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto
ambientale;
e) una descrizione delle
misure previste per il monitoraggio.
Ai fini della
predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri
elaborati necessari per
l'espletamento della fase di
valutazione, il proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni
disponibili presso la pubblica amministrazione,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Allo studio di impatto
ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle
caratteristiche
dimensionali e funzionali del progetto e dei
dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi
elaborati
grafici. La documentazione dovra' essere predisposta
al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico
ed un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.
Art. 24. Consultazione
Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorita' competente.
Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni.
Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che
hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorita' competente.
Art. 25.
Valutazione
dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
1. Leattivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Art. 26. Decisione
1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente puo', di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorita' competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni puo' presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28. Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonche' la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorita' competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli
e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita'
o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita' ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
Titolo IV VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti
ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale e' effettuato d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti
locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra' trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorita' pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione.
Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33.
Oneri
istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Art. 34.
Norme
tecniche, organizzative e integrative
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitivita' e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a: a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione; c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale; d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita' dell'integrazione ambientale; e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.
7. Lenorme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni adeguano
il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto,
entro dodici mesi
dall'entrata in vigore. In mancanza di norme
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui
al
presente decreto.
2. Trascorso il termine
di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del
presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le
procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme
vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Art. 36.
Abrogazioni
e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a
V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono sostituiti dagli allegati al
presente decreto.
3. Fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della parte
seconda del presente decreto sono inoltre
abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990,
n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2,
dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma
2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g)
l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h)
l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l)
l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo
1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6,
dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r)
il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996;
t) il
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
238 dell'11 ottobre 2000;
cc)
l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo
77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16
gennaio 2004, n.
5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile
2005, n. 62.
PARTE III - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 53 Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
Art. 54 Definizioni
1. Ai fini della
presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il
suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b)
acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee
come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali; d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali; f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo; g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce; i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere; m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana; n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata; o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere; p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee; q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta; s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume; t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici; u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate; v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.
Art. 55 Attività conoscitiva(*)
1. Nell'attività
conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e
riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese
le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali
di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle
carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti di opere
previsti dalla presente sezione;
e)
attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria per il conseguimento delle finalità di
cui
all'articolo 53.
2. L'attività
conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base
delle deliberazioni di cui all'articolo 57,
comma 1, secondo
criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e
consultazione, nonché modalità di
coordinamento e
di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel
settore, che garantiscano la
possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del
Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT)
di cui all' art. 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui
vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle
province autonome.
3. É fatto
obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché alle istituzioni ed
agli enti pubblici,
anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa del suolo, di
trasmetterli alla regione territorialmente
interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), secondo le modalità definite
ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento
dell'attività conoscitiva di cui al
presente articolo,
in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al
comma 1, lettera e), nonché ai fini
della diffusione
dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di recepimento
della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003, e in
attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì
con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento
delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d)
tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo
integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche
rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.
(*) Nota: Si riporta di seguito il comma 1132 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007: "1132. (...) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio".
Art. 56 Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione(*)
1. Le attività
di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalità
di cui
all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le
attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di
protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la
conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con
interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica,
anche attraverso
processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei
corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel
mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione
delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori,
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive
nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di
prevenire il
dissesto del territorio, inclusi erosione ed
abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché
la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i
movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f)
il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita
delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde
idriche, anche
mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni
di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione
delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle
acque marine ed il ripascimento
degli arenili, anche mediante
opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale
utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con
una efficiente rete idraulica, irrigua
ed idrica, garantendo,
comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo
deflusso vitale negli
alvei sottesi nonché la polizia
delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di
polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della
gestione dei
relativi impianti;
l) la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore
e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei
territori interessati dagli interventi di cui alle lettere
precedenti ai fini della loro tutela
ambientale, anche mediante
la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione
delle aree
demaniali e la costituzione di parchi fluviali e
lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo
idrogeologico.
2. Le attività
di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard,
nonché modalità di
coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti,
preordinati, tra l'altro, a
garantire omogeneità di:
a)
condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi
compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di
utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi
connessi.
(*) Nota: Si riporta di seguito il comma 1132 dell'art. 1 della L. Finanziaria 2007: "1132. (...) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio".
CAPO II - COMPETENZE
Art. 57 Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, approva con proprio
decreto:
a) su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
1) le
deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per
lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 55 e
56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di
bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino,
sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a
provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di
persistente inattività dei soggetti ai quali
sono
demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni
altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente sezione.
b) su proposta del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento.
2. Il Comitato dei
Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il
Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle
infrastrutture e
dei trasporti, delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le
attività culturali, nonché
dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di protezione civile.
3. Il Comitato dei
Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle
attività. Propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma
nazionale di intervento, che
coordina con quelli delle regioni e
degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Al fine di
assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei
Ministri propone
gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o
indirettamente connesse con gli obiettivi e i
contenuti della
pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
5. Perlo svolgimento
delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si
avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono
definiti sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 58 Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all' art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); c) opera, ai sensi dell' art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza; c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63; d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli
effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del
suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
Art. 59 Competenze della conferenza stato-regioni
1. La Conferenza
Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai
fini dell'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle
finalità di cui alla presente
sezione, ed ogni qualvolta
ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione
degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto
articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento
scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il
suo
coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione,
studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o
indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula
osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità
agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo
57;
d) esprime
pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun
programma triennale tra i soggetti
preposti all'attuazione delle
opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e)
esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
Art. 60 Competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT
1. Ferme restando le
competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio
nazionale di protezione civile,
l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il
Servizio geologico
d'Italia -Dipartimento difesa del suolo, le
seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva,
qual è definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema
informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati,
pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio
con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono
stabilite in base al principio
della partecipazione al costo
delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Art. 61 Competenze delle regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza; b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici; c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121; d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni; e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre; h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Lefunzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
Art. 62 Competenze degli enti locali e di altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Art. 63 Autorità di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto
idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità
di bacino distrettuale, di seguito Autorità
di bacino,
ente pubblico non economico che opera in conformità agli
obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attività
a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità.
2. Sono organi
dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale
permanente, il Segretario generale, la
Segreteria
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la
Conferenza
permanente Stato -regioni entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto,
sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e
finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla
data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei
sindacati.
3. Le autorità
di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
soppresse a far data dal 30 aprile
2006 e le relative funzioni
sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui
alla parte terza del presente
decreto. Il decreto di cui al
comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di
indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di
bacino vengono adottati in sede di
Conferenza istituzionale
permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle
amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale,
che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente
e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, delle politiche
agricole e
forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le
attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati,
nonchè i Presidenti delle regioni e delle province
autonome il cui territorio è interessato dal distretto
idrografico o
gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al
delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle
conferenze
istituzionali permanenti del distretto idrografico
della Sardegna e del distretto idrografico della
Sicilia
partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive
regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle
predette
regioni, nominati dai Presidenti regionali. La
conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli
atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza
istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e
metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità
agli indirizzi ed ai criteri di cui
all'articolo 57;
b)
individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di
bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani
riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del
piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali
costituiscono interessi comuni a più regioni;
d)
adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di
bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e,
in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo
per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei
lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta
regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli
organi
decentrati e periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario
generale.
6. La Conferenza
operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei
Ministeri di cui al comma 4, delle regioni
e delle province
autonome interessate, nonché da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile; è
convocata dal
Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed
esecuzione di quanto disposto
ai sensi del comma 5, nonché
al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di
servizi delibera a
maggioranza.
7. LeAutorità di
bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65;
b) ad esprimere parere
sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e
programmi comunitari,
nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e
alla gestione delle risorse idriche;
c)
all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli
allegati alla parte terza del presente
decreto, di un'analisi
delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle
attività umane sullo stato
delle acque superficiali e
sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica
dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le
discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le
Autorità di bacino coordinano e
sovraintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino -Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
TITOLO II - I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I - I DISTRETTI IDROGRAFICI
Art. 64 Distretti idrografici
1. L'intero territorio
nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei
seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle
Alpi orientali, con superficie di circa 39.385 Kmq, comprendente i
seguenti bacini
idrografici:
1) Adige, già bacino
nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto
Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3) Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già
bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4)
bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto
idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente
il bacino del Po, già bacino
nazionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino
settentrionale, con superficie di circa 39.000 Kmq, comprendente i
seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino
nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Magra, già
bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3)
Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
5) Reno, già bacino
interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) bacini
della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
7) bacini della Toscana, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
8) fiumi Uniti,
Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla,
Metauro, Cesano, Misa, E sino, Musone e altri bacini minori, già
bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
10)
Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d)
distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa
1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico
del Serchio;
e)
distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di
circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
2) Tronto, già bacino interregionale ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Sangro, già bacino
interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini
dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) Potenza, Chienti,
Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già
bacini regionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
f)
distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di
circa 68.200 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
2) Volturno, già bacino nazionale
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Sele, già bacino
interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Sinni e
Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già
bacini interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
7)
Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
9) Trigno, già bacino
interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) bacini
della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
11) bacini della Puglia, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
12) bacini della
Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
14) bacini del Molise, già
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
g)
distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000
Kmq, comprendente i bacini della
Sardegna, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
h) distretto
idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sicilia, già
bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989.
CAPO II - GLI STRUMENTI
Art. 65 Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
1. Il Piano di bacino
distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni
e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta
utilizzazione della acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è
redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi,
metodi e criteri fissati ai sensi del
comma 3. Studi ed
interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini
montani, ai torrenti di alta valle
ed ai corsi d'acqua di
fondo-valle.
3. Il Piano di bacino,
in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri
stabiliti dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate
all'articolo 56 e, in particolare, contiene,
unitamente agli
elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del
sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste
dagli
strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei
vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto
legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione
delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema
fisico,
nonché delle relative cause;
c) le direttive
alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione
idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in
funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità
ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di
riequilibrio territoriale nonché del
tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la
programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,
forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle
prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di
forestazione, di
bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni
e di ogni altra azione o norma
d'uso o vincolo finalizzati alla
conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il
proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera
f), qualora siano già state intraprese
con stanziamenti
disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti
di programmazione;
h)
le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali
marini che sottendono il distretto
idrografico;
i) i
meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e
boschive che attuano interventi idonei a
prevenire fenomeni di
dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al
fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro
diverse, del
rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e
delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m)
la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e
marittimo e le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in
funzione del buon regime delle acque e
della tutela
dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei
litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a
speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni
idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro
presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o)
le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di
desertificazione, anche mediante programmi ed
interventi utili a
garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il
riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni
in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili,
irrigui od
altri e delle portate;
q) il rilievo delle
utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r)
il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego
e secondo le quantità;
s) le priorità degli
interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione
alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del
Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante
per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i
soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di
tale
efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto ed
uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in
contrasto, con il Piano di bacino
approvato.
5. Ai fini di cui al
comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le
autorità competenti
provvedono ad adeguare i rispettivi
piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare,
quelli relativi alle
attività agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla
gestione dei rifiuti, alla
tutela dei beni ambientali ed alla
bonifica.
6. Fermo il disposto
del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del Piano di bacino
sui rispettivi Bollettini
Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni
concernenti l'attuazione del
piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal Piano di bacino
sono comunque tenuti a
rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli
enti predetti non
provvedano ad adottare i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei
mesi dalla data
di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione
dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma
3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazionedel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 66 Adozione ed approvazione dei piani di bacino
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
Art. 67 I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entrosei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell' art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
Art. 68 Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali,
o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
CAPO III - GLI INTERVENTI
Art. 69 Programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi
triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici
per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a)
interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e
dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento
del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed
aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del
suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di
fattibilità, dei progetti di opere e
degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Leregioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
Art. 70 Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 71 Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
Art. 72 Finanziamento
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 73 Finalità
1. Le disposizioni di
cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la
tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre
l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari
usi;
c)
perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con
priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità
naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità
animali e vegetali
ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle
inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
1)
garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee di buona qualità per un utilizzo
idrico
sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo
significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3)
proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi degli accordi internazionali in materia,
compresi
quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente
marino, allo scopo di arrestare o
eliminare gradualmente gli
scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose
prioritarie al fine ultimo di
pervenire a concentrazioni,
nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le
sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze
sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore
deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide
direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo
del
fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento
degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i
seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la
tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un
adeguato
sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori
limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli
obiettivi di
qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei
sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi
idrici, nell'ambito del
servizio idrico integrato;
e)
l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle
aree
sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla
conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle
risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale
riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte
di
inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la
graduale eliminazione degli stessi allorché
contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere
nell'ambiente marino concentrazioni
vicine ai valori del fondo
naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per
le sostanze sintetiche
antropogeniche;
h) l'adozione delle
misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle
acque superficiali secondo un
approccio combinato.
3. Il perseguimento
delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi
1 e 2, nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalla
legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque
territoriali e marine e a
realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
Art. 74 Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;(*) i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;(**)
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione
e in diretto contatto
con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali
naturali di cui all' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24
ottobre 2000, n.
323, utilizzate per le finalità
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la
popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate
in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento [in
una fognatura dinamica](***) delle acque reflue
urbane verso un
sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di
materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli
strati superficiali, iniezione, interramento;
p)
utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento,
acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive,
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro
produzione tino all'applicazione al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle
sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione
tra comuni e province per l'organizzazione del servizio
idrico
integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il
soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio
pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio
idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per
uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza
contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u)
concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le
deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di
bestiame, anche
sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi
i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z)
eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del
fosforo, che
provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori
di vita vegetale, producendo la
perturbazione dell'equilibrio
degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle
acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto
disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
uno
o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;(****)
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;(*****) gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati; ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto; ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.(******)
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della
presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali:
le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di
transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo
stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le
acque
territoriali;
b) acque interne: tutte le acque
superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee
all'interno della linea
di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo
idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può
essere parzialmente
sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico
superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi
idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che
sono parzialmente di
natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi
di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attività umana;
g) corpo idrico
fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a
seguito di alterazioni fisiche
dovute a un'attività umana,
è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione
fattane dall'autorità
competente in base alle disposizioni
degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un
elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un
lago, un bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto
di
acque costiere;
i) falda acquifera: uno o più strati
sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e
permeabilità sufficiente
da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità
significative di acque
sotterranee;
l) corpo idrico
sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da
una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il
territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso
una serie di torrenti,
fiumi ed eventualmente laghi per sfociare
al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino
idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi e laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un
lago o la confluenza di
un fiume;
o) distretto idrografico:
l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini
idrografici limitrofi e dalle rispettive
acque sotterranee e
costiere che costituisce la principale unità per la gestione
dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali:
l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico
superficiale,
determinato dal valore più basso del suo
stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque
superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale
qualora il suo stato,
tanto sotto il profilo ecologico quanto
sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico sotterraneo,
determinato dal
valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
s)
buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato,
tanto sotto il profilo
quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione
della qualità della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi acquatici
associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
terza
del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo
stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così
classificato in
base alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico
delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire
gli obiettivi ambientali
per le acque superficiali fissati dal
presento, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale
nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli
standard di qualità ambientali fissati dall'Allegato 1 alla
parte
terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della
parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico delle
acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo
che risponde a
tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato
quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette
e
indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il
risultato della velocità annua media di ravvenamento globale
a lungo
termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità
annua media a lungo termine del flusso necessario per
raggiungere
gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali
connesse, di cui all'articolo 76, al fine di
evitare un
impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque,
nonché danni rilevanti agli ecosistemi
terrestri
connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella
tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o
gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff)
sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai
sensi dell'art. 16
della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza
che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8
alla parte
terza del presente decreto;
hh) immissione diretta
nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque
sotterranee senza
infiltrazione attraverso il suolo o il
sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal
titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualità
ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo
di inquinanti nelle
acque, nei sedimenti e nel biota che non deve
essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm)
approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle
normative di seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle
emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui
pertinenti valori limite di
emissione e, in caso di impatti
diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
1) nel
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del
presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati
provenienti da fonti agricole,
sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente
acquatico, inclusi i
rischi per le acque destinate alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin,
dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro
di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn)
acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i
servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a
qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento,
stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o
sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue, che successivamente scaricano nelle
acque
superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi
idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività
conoscitiva di cui all'articolo
118 che incidono in modo
significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai
fini dell'analisi
economica di cui all'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto;
[qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;](*******)
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura
o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni; ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente; tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale; uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
(*) N.d.R.: Lettera così
modificata dall'art. 2, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n. 24
del 29-1-2008-Suppl. Ordinario
n.24.
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
"h)
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti
da edifici od installazioni in cui si svolgono
attività
commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente
dalle acque reflue domestiche e da quelle
meteoriche di
dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto
con sostanze o materiali, anche
inquinanti, non connessi con le
attività esercitate nello stabilimento;"
(**) N.d.R.:
Lettera così modificata dall'art. 2, c. 2 del d.lgs. n. 4 del
16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24
del
29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla modifica
era il seguente:
"i) acque reflue urbane: il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di
quelle
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato;"
(***) N.d.R.:
Parole soppresse dall'art. 2, c. 3 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio
2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl.
Ordinario n.24.
(****) N.d.R.: Lettera così modificata
dall'art. 2, c. 4 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n.
24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il
testo anteriore alla modifica era il seguente:
"dd) rete
fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee,
per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue
domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;"
(*****)
N.d.R.: Lettera così modificata dall'art. 2, c. 5 del d.lgs.
n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n.
24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla
modifica era il seguente:
"ff) scarico: qualsiasi immissione
di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all'articolo 114;"
(******) N.d.R.: Periodi aggiunti
dall'art. 2, c. 6 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
(*******)
N.d.R.: Lettera abrogata dall'art. 2, c. 7 del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24
del 29-1-2008-Suppl.
Ordinario n.24.
Art. 75 Competenze
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione: a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute; b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall' art. 13 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.
TITOLO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I - OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 76 Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare
utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015; a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono"; b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
Art. 77 Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sulla base dei dati già
acquisiti e dei
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118 e 120, le regioni che non vi
abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di
esso, la classe di qualità
corrispondente ad una di
quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto.
2. In relazione alla
classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e
adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui
all'articolo 76, comma 4, lettere a) e
b), tenendo conto del
carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle
indicazioni delle Autorità di
bacino, e assicurando in
ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad
impedire un ulteriore
degrado.
3. Al fine di
assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale
corrispondente allo
stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo
idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve
conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente"
di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti
nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli
standard di qualità fissati
nell'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi
stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di
settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di
un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa
motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e
sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire
un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a)
le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo,
necessarie al raggiungimento di un buono
stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in
senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attività per le quali
l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile,
la produzione di energia o
l'irrigazione;
4) sulla
regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di
sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono
finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo
idrico non possano, per motivi
di fattibilità tecnica o
a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi
che rappresentino
un'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.(*)
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo
118 o delle loro
condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso
il loro raggiungimento.
Devono, in ogni caso, ricorrere le
seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e
socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni
significativamente migliori
sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga
conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto
conto degli
impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2)
per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualita', tenuto conto degli impatti
che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si
verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi
ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione
del bacino idrografico e del
piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono
rivisti ogni sei anni
nell'ambito della revisione di detti
piani.(*)
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purchè non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni; 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; 4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.(**)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008, convertito in L. n. 101/2008 (**) N.d.R.: Comma aggiunto dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008, convertito in L. n. 101/2008
Art. 78 Standard di qualità per l'ambiente acquatico
1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.
2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli scarichi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio viene data attuazione al disposto dell' art. 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica destinazione di
cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal medesimo decreto.
Art. 79 Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a
specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le
acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, è
perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito
nell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto, fatta
eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine
di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono
programmi, che vengono
recepiti nel Piano di tutela, per
mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma
1 all'obiettivo di
qualità per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente
delle
acque di cui al comma 1.
CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 80 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci
superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di
acqua potabile, sono
classificate dalle regioni nelle categorie
A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche
e
microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto.
2. A seconda della
categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al
comma 1 sono sottoposte ai
trattamenti seguenti:
a)
Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b)
Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto,
affinamento e disinfezione.
3. Le regioni inviano i
dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di
cui ai commi 1 e 2 al
Ministero della salute, che provvede al
successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci
superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche qualitativamente
inferiori ai valori limite
imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via
eccezionale, solo qualora
non sia possibile ricorrere ad altre
fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano
sottoposte ad
opportuno trattamento che consenta di rispettare
le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.
Art. 81 Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto: a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali; b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari; c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3; d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
2. Lederoghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
Art. 82 Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano: a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
Art. 83 Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75,
comma 6.
Art. 84 Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati: a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali; b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali; c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157; d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
Art. 85 Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. Sedai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.
Art. 86 Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
Art. 87 Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art. 88 Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
Art. 89 Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
Art. 90 Norme sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I - AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
Art. 91 Aree sensibili
Le aree sensibili sono
individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del
presente decreto. Sono
comunque aree sensibili:
a) i laghi
di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché
i corsi d'acqua a esse afferenti per un
tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna
e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il
delta del
Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla
foce dell'Adige al confine meridionale del comune di
Pesaro e i
corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
f)
i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi
affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le
acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
Stato-regioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto individua con
proprio decreto ulteriori
aree sensibili identificate secondo i
criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto.
3. Resta fermo quanto
disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di
Venezia.
4. Le regioni, sulla
base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
possono designare
ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla
base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di
bacino, delimitano i bacini drenanti
nelle aree sensibili che
contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio
decreto, da emanare ogni quattro
anni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni,
alla reidentificazione delle aree
sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono
all'inquinamento delle
aree sensibili.
7. Le nuove aree
sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono
soddisfare i requisiti dell'articolo 106
entro sette anni
dall'identificazione.
8. Gli scarichi
recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di
cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate
alle disposizioni di cui
all'articolo 106.
Art. 92 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di
cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente
designazione, almeno
ogni quattro anni le regioni, sentite le
Autorità di bacino, possono rivedere o completare le
designazioni delle
zone vulnerabili. A tal fine le regioni
predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo per
verificare le concentrazioni dei nitrati nelle
acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di
cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto
delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e
delle acque marine costiere.
6. Nelle zone
individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al
comma 7, nonché le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui
al decreto del Ministro per
le politiche agricole e forestali 19
aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
per le zone designate ai
sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno
dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5,
le
regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto,
definiscono, o rivedono se già posti in essere, i
programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento
delle
acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e
provvedono alla loro attuazione nell'anno
successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma
5.
8. Le regioni
provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione
alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola,
stabilendone le
modalità di applicazione;
b)
predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione
degli agricoltori sul programma di azione e
sul codice di buona
pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni
a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui
al
comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica
dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati
ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi
individuando, tra le ulteriori misure possibili,
quelle
maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle
misure stesse.
9. Le variazioni
apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli
stessi e le revisioni
effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, secondo le
modalità indicate nel
decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le
politiche agricole e forestali è
data tempestiva notizia
delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di
cui al comma 8, lettera
a), nonché degli interventi di
formazione e informazione.
10. Al fine di
garantire un generale livello di protezione delle acque è
raccomandata l'applicazione del codice di
buona pratica agricola
anche al di fuori delle zone vulnerabili.
Art. 93 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all' art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Art. 94 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di
concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di
tali sostanze sia effettuato sulla
base delle indicazioni di
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura
dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f)
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsa
idrica;
h)
gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze
chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di
raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi
perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti,
al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona
di
rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti
o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove
possibile, e comunque ad eccezione delle
aree cimiteriali, sono
adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve
essere garantita la loro
messa in sicurezza. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto
le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o
attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e
relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie
e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche
e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del
comma 4.
6. In assenza
dell'individuazione da parte delle regioni o delle province
autonome della zona di rispetto ai sensi
del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di
derivazione.
7. Le zone di
protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni o delle province
autonome per assicurare la protezione
del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative
alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti
urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia
di
settore.
8. Ai fini della
protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora
utilizzate per l'uso umano, le
regioni e le province autonome
individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione,
le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b)
emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di
riserva.
CAPO II - TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
Art. 95 Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell' art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
Art. 96 Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell' art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: [....].
2. I commi 1 e 1-bis dell' art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: [....].
3. L' art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: [....].
4. L' art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: [....].
5. Il secondo comma dell' art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all' art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell' art. 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell' art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007*. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell' art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: [....].
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente: [....].
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell' art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall' art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
*Nota: l'originario termine del 30 giugno 2006 è stato così prorogato per effetto dell'art. 2, c. 1 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del28/12/2006), come modificato in sede di conversione in L. n. 17/2007 (G.U. n. 47 del 26.2.2007, S.O. n. 48).
Art. 97 Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
Art. 98 Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Leregioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Art. 99 Riutilizzo dell'acqua
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' i vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 100 Reti fognarie
1.
Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a
2.000 devono essere provvisti di reti
fognarie per le acque
reflue urbane.
2. La progettazione, la
costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano
adottando le migliori
tecniche disponibili e che comportino
costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle
caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione
di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita
delle acque reflue dalle
sezioni fognarie;
c) della
limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi
meteorici.
3. Per insediamenti,
installazioni o edifici isolati che producono acque reflue
domestiche, le regioni individuano
sistemi individuali o altri
sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello di protezione
ambientale, indicando i tempi di
adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
Art. 101 Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.(*)
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valorilimite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;](**)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(***) le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
(*) N.d.R.: Periodo così sostituito dall'art. 2, c. 8, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24 Il testo anteriore alla modifica era il seguente: "L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento." (**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2, c. 9, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24 (**) N.d.R.: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 102 Scarichi di acque termali
1. Per le acque termali
che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a
quelli limite di
emissione, è ammessa la deroga ai
valori stessi a condizione che le acque siano restituite con
caratteristiche
qualitative non superiori rispetto a quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per
cento,
rispettino i parametri batteriologici e non siano
presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e
5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali
sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni
adottata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 124, comma 5:
a)
in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse
idriche e
non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle
situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché
vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato e
vengano autorizzati dalle Autorità di
ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le
acque meteoriche.
Art. 103 Scarichi sul suolo
1. È vietato lo
scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100,
comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti
fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e
industriali per i quali sia accertata l'impossibilità
tecnica o l'eccessiva
onerosità, a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali, purché gli stessi
siano conformi ai
criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle
regioni ai sensi dell'articolo 101,
comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori
limite di emissione della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque
provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché
dagli impianti di lavaggio delle
sostanze minerali, purché
i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e
inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde
acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi
di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
Art. 105 Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflueurbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
Art. 106 Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
Art. 107 Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.(*)
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
(*) N.d.R.: L'art. 2, c.
8 bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n.
24 del 29-1-2008- Suppl.
Ordinario n.24, ha modificato il comma
3 nei seguenti termini:
"3. Non e' ammesso, senza idoneo
trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorita'
competente, lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in
fognatura.". La stessa norma è stata modificata anche
dall'art. 2, c.
19, dello stesso decreto legislativo, per
effetto del quale il testo risulta: "3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei
rifiuti, anche se triturati, in fognatura".
Il testo anteriore alle modifiche era il seguente:
"3.
Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli
scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili,
trattati mediante l'installazione,
preventivamente comunicata
all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi
dissipatori di rifiuti
alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle
reti da parte
del gestore del servizio idrico integrato che è
responsabile del corretto funzionamento del sistema."
Art. 108 Scarichi di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa(*), nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,(**) in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
(*) N.d.R.: Le parole
"può fissare" sono state così modificate
dall'art. 2, c. 9, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato
nella G.U. n. 24 del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24
(**)
N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2, c. 10, del d.lgs.
n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n.
24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
Il testo anteriore alla
modifica era il seguente:
"Qualora l'impianto di trattamento
di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di
cui alla tabella 5
del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue
contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento
adottato,"
CAPO IV - ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
Art. 109 Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela
dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle
convenzioni internazionali
vigenti in materia, è
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero
aeromobili e da strutture ubicate
nelle acque del mare o in
ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri,
dei materiali seguenti:
a) materiali
di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti
al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità
e
l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e
inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante
l'attività di pesca effettuata in
mare o laguna o stagni
salmastri.
2. L'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a),
è rilasciata dall'autorità
competente solo quando
è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria,
l'impossibilità tecnica o economica
del loro utilizzo ai
fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento
alternativo in conformità alle
modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e
dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività
produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare
di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad
autorizzazione, con esclusione
dei nuovi manufatti soggetti alla
valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che
non comportino
aumento della cubatura delle opere preesistenti,
è dovuta la sola comunicazione all'autorità
competente.
4. L'immersione in mare
dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta
ad autorizzazione.
5. Lamovimentazione dei
fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di
cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale
rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, delle infrastrutture e
dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da
emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi
facenti parte di
reti energetiche di interesse nazionale, o di
connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione
è
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
Art. 110 Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124,
è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Art. 111 Impianti di acquacoltura e piscicoltura
1. Condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
Art. 112 Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal
decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, per gli impianti
di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'ALLEGATO 1 al
predetto decreto,
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla
base
di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,
nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole
aziende agroalimentari, così come individuate in
base al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al
comma 2, è soggetta a comunicazione
all'autorità
competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni
disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui
al comma 1 sulla base dei criteri e delle
norme tecniche
generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, delle attività produttive, della
salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale,
garantendo nel contempo la tutela dei corpi
idrici potenzialmente interessati ed in particolare il
raggiungimento o
il mantenimento degli obiettivi di qualità
di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della
normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a)
le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità
di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure
semplificate nonché
specifici casi di esonero
dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor
impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle
operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure
di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di
prescrizioni da parte
dell'autorità competente, il
divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato
dell'attività di cui al
comma 1 nel caso di mancata
comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni
impartite;
e) le sanzioni amministrative
pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma
15.
Art. 113 Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della
prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo
parere del Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da
reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere
richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
effettuate tramite
altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche
non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o
prescrizioni
derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni
disciplinano altresì i casi in cui può essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari
condizioni nelle quali, in
relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di
dilavamento da superfici impermeabili
scoperte di sostanze
pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi
idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Art. 114 Dighe
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.
Art. 115 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Pergarantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Art. 116 Programmi di misure
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I - PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 117 Piani di gestione e registro delle aree protette
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
Art. 118 Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.
Art. 119 Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
Art. 120 Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Art. 121 Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela
delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è
articolato secondo i contenuti
elencati nel presente articolo,
nonché secondo le specifiche indicate nella parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza
del presente decreto.
2. Entroil 31 dicembre
2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività
di pianificazione o mediante appositi
atti di indirizzo e
coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito,
definiscono gli obiettivi su scala di
distretto cui devono
attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità
degli interventi. Entro il 31 dicembre
2007, le regioni, sentite
le province e previa adozione delle eventuali misure di
salvaguardia, adottano il Piano
di tutela delle acque e lo
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nonché alle
competenti Autorità di
bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela
contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento
o il mantenimento degli
obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del
sistema idrico.
4. Per le finalità
di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a)
i risultati dell'attività conoscitiva;
b)
l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a
specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure
di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le
misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della
cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
h)
l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del
presente decreto e le misure previste al fine di
dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero
dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi
giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di
bacino verificano la conformità del
piano agli atti di
pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 2, esprimendo parere
vincolante. Il Piano di tutela è
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre il 31
dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
Art. 122 Informazione e consultazione pubblica
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce; c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
Art. 123 Trasmissione delle informazioni e delle relazioni
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Leregioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con apposito decreto,
relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività
conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto. I
successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire
dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo
quanto previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di
entrata in
vigore della parte terza del presente decreto e
successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
Art. 124 Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.(*)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.(**)
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
(*) N.d.R.: Comma così
sostituito dall'art. 2, c. 11, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
pubblicato nella G.U. n.
24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario
n.24
Il testo anteriore alla modifica era il seguente:
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi. (**) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2, c. 12, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24 Il testo anteriore alla modifica era il seguente: "7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca."
Art. 125 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di
autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve
essere corredata dall'indicazione
delle caratteristiche
quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di
acqua da scaricare, dalla
tipologia del ricettore, dalla
individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di
controllo, dalla
descrizione del sistema complessivo dello
scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle
apparecchiature
impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché
dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto
dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi
di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi
indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1
deve altresì
indicare:
a) la capacità di
produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la
produzione o la trasformazione
o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali
sostanze nello scarico. La
capacità di produzione
dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità
oraria moltiplicata per il
numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il
fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Art. 126 Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Art. 127 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione(*). I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 12-bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24
CAPO III - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Art. 128 Soggetti tenuti al controllo
5. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
Art. 129 Accessi ed ispezioni
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 130 Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando
l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della
parte terza del presente
decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità
competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale
sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e
in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 131 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Art. 132 Interventi sostitutivi
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centoottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V - SANZIONI
CAPO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 133 Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che
il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico
superi i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i
diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma
dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità
competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo
108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da
tremila euro
a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui
all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette
di
cui alla vigente normativa, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o
comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti
fognarie, servite o meno da
impianti pubblici di depurazione,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad
effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione
sia stata sospesa o revocata, è punito con la
sanzione
amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad
uso
abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila
euro.
3. Chiunque, salvo che
il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 1, effettui o mantenga
uno scarico senza osservare le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate
ai sensi
dell'articolo 107, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che
il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei
materiali indicati all'articolo 109,
comma 1, lettere a) e b),
ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5
dello stesso articolo, senza
autorizzazione, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila
euro.
5. Salvo che il fatto
costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale
di cui all'articolo 112, comma
2, chiunque non osservi le
disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con
la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila
euro.
6. Chiunque, salvo che
il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento
dei fanghi previsto
dall'articolo 127, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a
sessantamila
euro.
7. Salvo che il fatto
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a
trentamila euro chiunque:
a)
nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non
osservi le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114,
comma 2;
b) effettui
le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Art. 134 Sanzioni in materia di aree di salvaguardia
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Art. 135 Competenza e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Peri procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 136 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 137 Sanzioni penali
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con
la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell' art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila
o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Art. 138 Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
Art. 139 Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Art. 140 Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 141 Ambito di applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
Art. 142 Competenze
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 143 Proprietà delle infrastrutture
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta ancheall'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
Art. 144 Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Leacque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.
Art. 145 Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 146 Risparmio idrico
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico; c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 147 Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici
sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali
definiti dalle regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994,
n. 36.
2.
Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo
criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, nel
rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità
del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto dei piani di bacino,
nonché della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,
anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati
interessati;
b) unitarietà(*)
della gestione e,
comunque, superamento della frammentazione verticale delle
gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite
le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli
scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di
pretrattamento e per il
rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
(*) N.d.R.: la parola "unicità" è stata così sostituita dall'art. 2, c. 13, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008-Suppl. Ordinario n.24
Art. 148 Autorità d'ambito territoriale ottimale
1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita' montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito competente.(**)
(*) Nota: si riporta di
seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006:
"5.
Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la
vigilanza sull'uso
delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono
ricostituiti ed esercitano le
relative funzioni. Tutti i
riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono soppressi."
(**) N.d.R.: Comma così sostituito
dall'art. 2, c. 14, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato
nella G.U. n.
24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24
Il
testo anteriore alla modifica era il seguente:
"5. Ferma
restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito
di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1,
l'adesione alla
gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa
per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."
Art. 149 Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, l'Autorità d'ambito
provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano
d'ambito è costituito dai seguenti
atti:
a)
ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli
interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d)
piano economico finanziario.
2. La ricognizione,
anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, individua lo stato
di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del
servizio idrico integrato,
precisandone lo stato di
funzionamento.
3. Il programma degli
interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le
nuove opere da realizzare,
compresi gli interventi di
adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei
livelli minimi di servizio, nonché
al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il
programma degli
interventi, commisurato all'intera gestione,
specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture
a tal fine
programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico
finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto
economico e nel rendiconto
finanziario, prevede, con cadenza
annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al
netto di
eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso
è integrato dalla previsione annuale dei proventi
da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano,
così come redatto, dovrà garantire il
raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni
caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità
della gestione, anche in relazione agli
investimenti programmati.
5. Il modello
gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa
mediante la quale il gestore assicura il
servizio all'utenza e
la realizzazione del programma degli interventi.
6.
Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione alla regione competente,
all'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
L'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) può
notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od
osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni
concernenti:
il programma degli interventi, con particolare riferimento
all'adeguatezza degli investimenti
programmati in relazione ai
livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della
gestione; il piano finanziario,
con particolare riferimento
alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire
l'equilibrio economico finanziario
della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 150 Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.
Art. 151 Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico
prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata
dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c)
l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità
del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla
manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità
di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità
d'ambito e del loro aggiornamento
annuale, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di
adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo
vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del
Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo
del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predispone un
sistema tecnico
adeguato a tal fine, come previsto
dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni
collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di
controllo integrativi
che l'Autorità d'ambito ha
facoltà di disporre durante tutto il periodo di
affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione
all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che
comportino o che
facciano prevedere irregolarità
nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere
ogni iniziativa per
l'eliminazione delle irregolarità,
in conformità con le prescrizioni dell'Autorità
medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza
dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni del
servizio idrico integrato in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) l'obbligo di
prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le
penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice
civile;
p) le
modalità di rendicontazione delle attività del
gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
Art. 152 Poteri di controllo e sostitutivi
1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) i risultati dei controlli della gestione.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i
relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Art. 154 Tariffa del servizio idrico integrato
1. Latariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
(*) Nota: si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. 284/2006: "5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 155 Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
Art. 156 Riscossione della tariffa
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
2. Conapposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.
Art. 157 Opere di adeguamento del servizio idrico
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Art. 158 Opere e interventi per il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
TITOLO III - VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
Art. 159 *[ Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.